Veicoli elettrici - mobilità - tecnologie - ambiente - energia rinnovabile. L'esaurimento delle risorse e le conseguenti ripercussioni politiche ed economiche rendono necessario ridurre la dipendenza dall'importazione di prodotti petroliferi e spingere quindi verso lo sviluppo di fonti energetiche alternative. I veicoli elettrici possono utilizzare tecnologie e risorse nel modo più efficiente.


venerdì 3 novembre 2017

Sono partiti gli incentivi per auto elettriche (e non solo) in Alto Adige

Qui di seguito la Delibera 19 settembre 2017, n. 1003 che permette di accedere ai contributi regionali per l'acquisto di veicoli elettrici. Criteri per la concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici

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Criteri per la concessione di agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici

 Articolo 1
Ambito di applicazione
 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per l’acquisto, anche mediante contratto di leasing con obbligo di riscatto (di seguito “leasing”), di veicoli elettrici, inclusi gli ibridi elettrici plugin, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera a), nonché commi 2, 3 e 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche.
2. Le agevolazioni sono concesse a soggetti pubblici e privati esclusivamente in forma di rimborso al rivenditore dei veicoli.
3. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è favorire il passaggio alle tecnologie e ai carburanti alternativi, allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti del traffico e soddisfare le crescenti esigenze di tutela dell’ambiente e di contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Articolo 2 
 Beneficiari 
1. Beneficiari delle agevolazioni sono:
a) enti pubblici e organismi di diritto pubblico, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività imprenditoriale e che esercitano la propria attività prevalentemente in provincia di Bolzano;
b) privati in possesso di patente di guida in corso di validità, di categoria non inferiore a B, che hanno la residenza in Alto Adige e che da almeno un anno non hanno ottenuto nessun incentivo per l’acquisto di un autoveicolo elettrico.

Articolo 3 
Veicoli agevolabili 1. 
Sono agevolabili i seguenti tipi di autoveicoli elettrici, nuovi di fabbrica, per il trasporto di persone, appartenenti alla classe di veicoli M1, nonché per il trasporto di merci, appartenenti alle classi N1 e N2, ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), con prima immatricolazione in provincia di Bolzano a partire dal 1° maggio 2017:
a) veicoli elettrici a batteria BEV (Battery Electric Vehicles);
b) veicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX), con una capacità di batteria di almeno 15 kWh, che non producono più di 50 g di emissioni di CO2 per km;
c) veicoli elettrici a celle a combustibile H2 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles)
d) veicoli ibridi plug-in PHEV (Plug-In-Hybrid Electric Vehicles), che non producono più di 50 g di emissioni di CO2 per km.

 Articolo 4  
Tipologia ed entità dell’agevolazione
 1. Ai fini della concessione dell’agevolazione nella forma di cui all’articolo 1, comma 2, la Provincia autonoma di Bolzano stipula convenzioni con i rivenditori di veicoli, con le quali gli stessi si obbligano ad applicare a ogni cliente che acquista un veicolo elettrico con le caratteristiche di cui all’articolo 3 una riduzione del prezzo di vendita in nome e per conto della Provincia, a titolo di incentivo, pari a:

a) euro 2.000,00 per l’acquisto di veicoli elettrici puri (BEV, FCEV) nonché di BEV con REX;
b) euro 1.000,00 per l’acquisto di veicoli ibridi plug-in.

2. La Provincia rimborsa al rivenditore un importo corrispondente alla riduzione di prezzo concessa ai sensi del comma 1.
3. La Provincia pubblica periodicamente sul proprio sito il prospetto aggiornato dei prezzi di listino dei veicoli elettrici agevolabili commercializzati dai rivenditori di automobili.

 Articolo 5
Cumulabilità
1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste per le stesse spese ammissibili.

Articolo 6
Presentazione del piano di finanziamento
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il rivenditore di automobili trasmette all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità il piano di finanziamento, che riporta le vendite di veicoli elettrici programmate per l’anno successivo. Al piano di finanziamento deve essere allegato un prospetto aggiornato dei prezzi di listino dei veicoli elettrici agevolabili commercializzati dal rivenditore.
2. Il piano di finanziamento è valutato e autorizzato dalla Ripartizione provinciale Mobilità, tenuto conto delle risorse stanziate e disponibili e della quantità delle vendite programmate indicate nella domanda.
3. Nel caso in cui, nell’arco dell’anno, si rendessero eventualmente necessarie modifiche al piano di finanziamento, le stesse vanno notificate entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre alla Ripartizione provinciale Mobilità, che le valuta di volta in volta ed eventualmente le autorizza, tenuto conto delle risorse disponibili.

Articolo 7
Rimborso, rendicontazione e liquidazione
1. Il rimborso dell’agevolazione provinciale anticipata dal rivenditore di automobili al/alla cliente al momento della stipula del contratto di acquisto o di leasing del veicolo elettrico avviene trimestralmente con provvedimento dell’ufficio provinciale competente.
2. Ai fini della liquidazione, il rivenditore trasmette all’ufficio provinciale competente in via telematica – entro le scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e del 31 ottobre di ogni anno – la seguente documentazione:a) copia della fattura, da cui risulta la riduzione del prezzo di vendita nella misura di cui all’articolo 4, comma 1;b) copia del documento d’identità del/della cliente;c) copia della carta di circolazione, da cui risulta la prima immatricolazione del veicolo di nuova produzione, a nome del/della cliente o della società di leasing;d) nel caso di leasing, copia del contratto di leasing;e) le seguenti dichiarazioni rilasciate dal/dalla cliente prima della stipula del contratto di compravendita o di leasing:1) delega irrevocabile all’incasso, con la quale il/la cliente autorizza il rivenditore di veicoli a riscuotere l’agevolazione ad esso/essa spettante erogata dalla Provincia;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, sulla residenza o sede del/della cliente;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei privati, con la quale essi dichiarano di non aver ottenuto nessun incentivo provinciale per l’acquisto di un autoveicolo elettrico da almeno un anno;
4) dichiarazione del/della cliente di essere consapevole del fatto che in caso di vendita o noleggio del veicolo elettrico prima della scadenza di un anno dalla prima immatricolazione, l’agevolazione provinciale sarà revocata;
5) nel caso di leasing, dichiarazione del/della cliente di essere consapevole del fatto che, in caso di mancato riscatto del veicolo alla scadenza del contratto, l’agevolazione provinciale sarà revocata;f) elenco nominativo dei beneficiari per la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche.
3. La liquidazione degli importi avviene in base al piano di finanziamento presentato dal rivenditore di automobili, previa verifica della congruità e legittimità della documentazione prodotta, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di cui al comma 2.

Articolo 8
Obblighi
1. I beneficiari si obbligano a non vendere o noleggiare i veicoli elettrici agevolati prima della scadenza di un anno dalla prima immatricolazione del veicolo.
2. I beneficiari si obbligano ad acquistare i veicoli elettrici agevolati alla scadenza del contratto di leasing.

Articolo 9
Controlli
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
3. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 10
Revoca
1. L’agevolazione è revocata, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che:
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni;c) in caso di leasing non è avvenuto il riscatto del veicolo alla scadenza del contratto;d) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario finale deve restituire direttamente alla Provincia l’intera agevolazione, maggiorata degli interessi legali.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il beneficiario finale deve restituire direttamente alla Provincia l’agevolazione in proporzione al periodo di mancato rispetto dell’obbligo, maggiorata degli interessi legali.

Articolo 11
Norme transitorie
1. Le agevolazioni sono previste per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.2. Nel 2017 la domanda di cui all’articolo 6 può essere presentata anche per l’anno in corso. Il piano di finanziamento allegato alla domanda deve riferirsi al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2017.


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